Comunicazione di fine lavori e segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità – Art. 23 LR 15/2013
- Servizio attivo
La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a cittadini, imprese e tecnici liberi professionisti.
Come fare
La segnalazione va presentata in via telematica, utilizzando il portale regionale, tramite ACCESSO UNITARIO, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità.
Cosa serve
La segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità deve essere corredata:
- a) dalla comunicazione di fine dei lavori;
- b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);
- c) dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;
- d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal richiedente, quando prevista;
- e) contestualmente può essere presentata la SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate
- f) va inoltre completata la pratica SIT on-line ai fini dell’aggiornamento della cartografia.
Cosa si ottiene
La presentazione della SCEA comporta la conformità edilizia e l'agibilità dell'immobile.
Tempi e scadenze
L'utilizzo dell'immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di controllo della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo della L. R. 15/2013.
I controlli sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione ovvero entro il termine perentorio di novanta giorni per gli interventi particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
I controlli prevedono la verifica documentale, tutte le pratiche e l'ispezione sul 25% della SCEA presentate.
Accedi al servizio
Requisiti: Credenziali SPID, CIE o CNS, Firma digitale, PEC
Piattaforma Accesso UnitarioCondizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Descrizione
La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma.
La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria.
Può essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata.
Può essere presentata parziale nei casi di:
- singoli edifici e singole porzioni della costruzione.
- singole unità immobiliari alle condizioni previste dall'art. 25 della L.R. 23/2004.
Procedure collegate all'esito
Ulteriori informazioni
Normativa:
L.R. 15/2013, art. 23-25-26
Copertura geografica
Modulistica
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